Con l′ordinanza 5243/2023 la Cassazione afferma che i crediti d′imposta considerati inesistenti, e non anche quelli "non spettanti", possono essere recuperati in otto anni. Il termine di decadenza decorre dalla data di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione. Di conseguenza la contestazione inerente la fattispecie del credito inesistente, per il quale si intende un credito non reale ma creato ad hoc in maniera artificiosa, puņ essere notificata entro il 31 dicembre dell′ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Per la distinzione tra credito inesistente e non spettante si veda la Cass. n 3784/2023.